Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. Sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Commissione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 4, si procede al riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati di formazione acquisiti dal candidato precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in assenza di tali titoli o di attestati, previa valutazione dell'attività professionale del candidato che deve essere stata svolta continuativamente da almeno cinque anni.